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lunedì 25 maggio 2020

La costituzione italiana alla luce della pragmatica linguistica

Articoli 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La presenza del primo articolo mette in rilievo il peso di questo articolo dove i costituenti volevano sicuramente mettere in avanti la nozione di repubblica democratica quindi con un orientamento a prendere in considerazione i bisogni di riconoscimento e apprezzamento da parte della popolazione operaia italiana. Quindi l'articolo mette in avanti la natura della forma istituzionale del paese e poi indica la direzione da inseguire per salvare la faccia della popolazione italiana di matrice operaia. Quindi questo capitolo tende ad essere un atto performativo per creare le condizioni di realizzazione o auto-realizzazione di questo primo punto.

Articolo 2:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo,sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.

La repubblica rappresenta un elemento di riconoscimento della faccia positiva del popolo operaio con il verbo "riconoscere" compie una forma riconoscimento verso il suo bisogno di essere apprezzato.
La garanzia invece indica un elemento di faccia negativa ossia il bisogno di preservare la propria faccia come spazio pubblico di sé segnalando il dovere della repubblica di difendere i diritti quasi "naturali" della persona umana come entità singola inteso nella figura dell'uomo solo o come soggetto economico di tipo borghese ( capace di soddisfare da sé i propri bisogni) oppure come membro di un gruppo come nel caso del partito politico. In questo articolo vengono posti sullo stesso piano due bisogni essenziali della personalità ossia il suo bisogno di "faccia negativa ossia solo" o di "faccia positiva ossia stare con altre persone" per realizzare la sua persona. Questa stessa persona detiene il dovere di partecipare in modo positivo senza elementi di reticenza in termini di faccia negativa al bisogno di solidarietà espresso sul piano della partecipazione sociale, alle attività che producono ricchezza economica o di sostegno verso le persone più deboli del paese.


Articolo 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.
 I cittadini hanno dignità sociale ossia hanno il diritto al lavoro per il riconoscimento della tua faccia positiva.
Il diritti di essere uguali davanti alla legge implica il timore di vivere una minaccia alla propria faccia positiva essendo giudicati come cittadino non uguale per via di una dignità sociale in termini economici e borghese.

Il rispetto della lingua è fondato sulla presenza di altre comunità linguistiche all'interno del paese come quella germanofona altoatesina, slovena, albanese, ecc. Quindi rappresenta una forma di riconoscimento verso il bisogno di faccia positiva da parte di territori distanti dal centralismo culturale di Roma.
La pari dignità in termini religiosi rappresenta una forma di riconoscimento al bisogno di riconoscimento da parte dello stato vaticano ma anche per lo stato italiano che si mostra in questo modo come uno stato senza una religione di stato.
La pari dignità nell'ambito delle opinioni politiche rappresenta un modo per tutelare i tanti esiliati della resistenza durante il periodo fascista. Le condizioni personali restano un termine ampio per definire lo stato di salute di una persona.
La pari dignità in termini sociali implica la possibilità di essere trattato in modo non "paritario" per via delle difficoltà economiche.


La repubblica ha un compito quindi rientra nei doveri verso il bisogno di faccia della popolazione italiana nei confronti degli ostacoli di ordine economico e sociale. La rimozione implica un approccio volontaristico nel difendere la libertà e l'eguaglianza come elementi cruciali per conferire faccia al cittadino. Il cittadino viene denominato spesso come persona umana in linea anche con la tradizione religiosa dove la nozione di persona o di sacralità della persona sono elementi centrali per interpretare al meglio la nozione di persona nel contesto culturale e giuridico italiano. Dopo la nozione di "persona umana" abbiamo la nozione di lavoratore in linea con la tradizione culturale di sinistra presente in Italia. Mentre il termine di cittadino proveniente dall'eredità della rivoluzione francese e quindi in linea con la nozione di diritti e doveri tra stato e cittadino non è presente in questo articolo.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

In questo articolo notiamo come il diritto di lavoro viene riconosciuto quindi è una forma di concessione al bisogno di faccia positiva da parte del cittadino-lavoratore da parte dello stato e tale riconoscimento senza una vera convinzione trova un appoggio nella seconda parte dell'enunciato dove si afferma di "promuovere" ossia di spingere in una direzione tale da favorire questo diritto. In quel periodo il lavoro era merce rara e sembra che i corsi e ricorsi della storia fanno intendere che non è possibile parlare di "effettività" di questo diritto dato che la faccia negativa del cittadino è stata colpita in modo violento dalla prolungata crisi occupazione post-bellica e in questo dato momento storico dove tale "effettività" non è rispettata.
Invece la responsabilità che spetta al cittadino conferisce faccia positiva al cittadino tramite il compimento del lavoro in linea con le proprie capacità ma anche con i bisogni della società categorizzati come di natura " materiale e spirituale". Quindi, la mancanza di lavoro come elemento di crescita spirituale è un elemento che appare latente in questo dato periodo storico.
Quindi il lavoro sembra ridotto solo alla dimensione "materiale" senza neppure portare con sé elementi di progresso sociale.

Articolo 5

La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


Lo stato difende il suo bisogno di faccia negativa collocando all'inizio dell'enunciato "l'indivisibilità" dello stato italiano e in un secondo momento esprime il bisogno di faccia positivo presente nei territori autonomi tramite il riconoscimento del loro bisogno di "decentramento" il che di fatto rappresenta una minaccia al bisogno di unità del paese appena uscito dal conflitto bellico. Il testo sembra conferire faccia positiva allo stato inizialmente ma il seguito del testo rappresenta di fatto un netto riconoscimento dell'autonomia locali come si evince dall'uso di verbi come "adegua" o "attua" "decentramento". Di fatto questo articolo potrebbe essere ambiguo da interpretare data la divergenza di intenzioni presenti nell'articolato.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Questo articolo ha il ruolo di rafforzare in modo specifico il bisogno di autonomie linguistiche di alcuni territori italiani. Quindi rappresenta un'ulteriore minaccia per il bisogno di faccia positiva per lo stato unitario.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle tue parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Nel primo enunciato vediamo chiaramente il bisogno di separare le due entità in modo forte e trasparente come modo per conferire faccia positiva allo stato italiano. La seconda parte invece sembra fare emergere il compromesso di una situazione momentanea quella della firma dei Patti poiché sarà sempre possibile in un secondo momento rivedere tali accordi senza dover ricorrere a modifiche costituzionali. Anche questa seconda parte sembra essere un po' lesiva nei riguardi della faccia positiva dello stato italiano.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In questo articolo si intende evidenziare che la religione cattolica non è la religione ufficiale della repubblica italiana. L'articolo mostra una notevole libertà di organizzazione dato che non viene menzionata nessun tipo di restrizione nell'organizzazione. Un elemento di minaccia per il bisogno di faccia positiva per le altre confessioni è rappresentato dal fatto di non avere un quadro di riferimento ben preciso dato che saranno stipulate intese differenti con le confessioni che ne faranno richiesta.
In questo modo lo stato conserva un ruolo di arbitro con un certo potere discrezionale. Questo elemento di discrezionalità rappresenta sicuramente il modo più importante per conferire faccia positiva allo stato italiano nei confronti di altre confessioni religiose.

Articolo 9


La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Nell'ambito della cultura lo stato intende mostrare il suo bisogno di faccia positiva dato che intende promuovere senza dover riconoscere il ruolo della cultura così come della ricerca scientifica intesa come università e la cultura tecnica intesa come patrimonio di abilità professionali presenti nel mondo della scuola e delle professioni. Il paesaggio così come il patrimonio storico e artistico è da difendere invece e non da promuovere. Interessante è la vastità del termine cultura occorre capire se stiamo parlando di cultura in senso antropologico e quindi andrebbe promossa anche la cultura delle varie proloco, delle comunità montane o marittime oppure siamo parlando di cultura intesa come cultura elitaria come la Scala, vari teatri stabile in giro per l'Italia.
Il paesaggio e il patrimonio sono elementi che servono a conferire faccia positivo per il costituente data la vastità dell'ambito e la difficoltà di implementazione dell'articolo.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.


Questo è un articolo che serve per fare parte della società delle nazioni dove i paesi con ordinamento democratico possono aderire alla famiglia delle nazioni. Quindi lo straniero rappresenta una presenza estranea alla realtà costituzionale italiana come se va trattato con un'altra legge da quella italiana per evitargli l'incontro con la civiltà giuridica italiana oppure come segno di debolezza del paese come non capace di gestire il trattamento equo dovuto ad una persona non-italiana.

Il reato di opinione politica viene inteso come una forma di ingerenza da parte dello stato italiano.


Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera rappresenta un atto di minaccia per le persone che vogliono rifarsi alla tradizione monarchica presente precedentemente in Italia. Quindi questi sono i colori delle persone che si rifanno ai valori repubblicani e quindi valorizzano la loro faccia positiva.

Parte prima  Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il primo enunciato rappresenta un atto di valorizzazione della faccia positiva del semplice cittadino di fronte alla possibilità di subire prepotenze da parte di gruppi sociali con maggiore potere. La formulazione "forma alcuna" rappresenta una difesa molto elevata del bisogno di non essere ostacolato nelle proprie azioni. Questo articolo sembra una commistione tra bisogno di faccia positiva e negativa viene mitigato soltanto da alcuni elementi di mitigazione per conferire un minimo di faccia positiva al ruolo della legge e quindi alla funzione del potere giudiziario. L'articolo 13 si colloca in modo chiaro nella difesa della faccia negativa del cittadino italiano di fronte al potere arbitrario presente nel potere giudiziario mitigato dal rispetto rigoroso della legge ossia della regola uniformata a tutti i cittadini.

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Questo articolo conferisce faccia positiva alla parte politica in opposizione al precedente regime fascista perché colpisce ogni forma di comportamento di natura arbitraria come quella di entrare nell'abitazione di un privato cittadino. Sembra che in questo articolo si conferisca inizialmente faccia positiva alla popolazione mentre nella seconda parte si cerca di mitigare i colpi per la faccia del precedente.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La prima parte dell'articolo mette in avanti il bisogno di conferire faccia positiva alla cittadinanza mentre la seconda parte dell'articolo serve a mantenere il bisogno di distanza e di deferenza di fronte alle istituzioni dello stato.

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio.





































 












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